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ALLEGATO "A" -
STATUTO SOCIALE -
ART.1:Costituzione
E’ corrente l’Associazione denominata “ La fenice “
ART.2 : Sede e Durata
L’Associazione ha sede in Pietrasanta (LU), via Lombardia n° 58- e codice
fiscale: 94006630464 La Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030 e
alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata ove, almeno sei mesi prima
della scadenza fissata o di quella prorogata, non venga data disdetta a
mezzo lettera raccomandata almeno da un socio all'altro o agli altri soci.
ART.3 : Oggetto e Scopo
L’Associazione ha quale scopo la promozione di attività sociali,
ricreative, culturali e di volontariato che favoriscano l'aggregazione e lo
sviluppo tra gli Associati e tra i cittadini, con iniziative destinate alla
loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di
informazione possibile. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono
il dibattito, la formazione, lo studio, l'aggiornamento nei settori dei
problemi sociali e del tempo libero. Gli Associati potranno anche usufruire
di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore
conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre come
struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono
finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi
dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione
svolgerà le seguenti attività:
a) Attività associative: incontri, manifestazioni fra Associati in
occasione di festività e ricorrenze, sviluppo di relazioni tra le persone
che stimolino la conoscenza e la fiducia reciproca.
b) Attività ricreative: concerti e spettacoli teatrali sia da parte degli
Associati che di compagnie e complessi esterni, concorsi, premi, lotterie,
trattenimenti ed attività ludiche in genere, pranzi sociali, sagre, feste
rionali, competizioni sportive dilettantistiche.
c) Attività di edizione di opere: annuari, cataloghi, notiziari,
giornalini, riviste, periodici comunque attinenti agli scopi
dell'associazione.
d) Attività Culturali: dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi,
conferenze, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche,
creazione e proiezione di films e documentari culturali o comunque di
interesse per gli associati.
e) Attività di volontariato:raccolta di fondi da destinare in donazione
per situazioni bisognose o associazioni direttamente operanti in tali
attività, quali A.V.I.S. etc. Il tutto purchè compatibile con la
legislazione vigente. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e le
operazioni contrattuali di natura finanziaria, mobiliare e immobiliare e
ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché
utile e/o connessa per la realizzazione degli scopi associativi.
ART.4 : Patrimonio
dell’Associazione
Il patrimonio costituisce il fondo comune dell’Associazione ed è composto
da:
a) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà
dell’Associazione;
b) eventuali donazioni o lasciti di terzi o di associati;
c) fondi di riserva da costituirsi con avanzi di gestione.
ART.5: Entrate
dell’Associazione
Per l’adempimento dei suoi compiti
l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti
ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all’Associazione e dai privati;
b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
principale e da quelle direttamente connesse;
d) dai contributi statali, regionali, comunali o di altri Enti Pubblici o
privati, da Istituti di Credito. Il Consiglio Direttivo puo' determinare
inoltre la quota annua degli associati. Le quote annue sono dovute per tutto
l’anno solare in corso. L’associato dimissionario o che comunque cessa di
far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota annua per
tutto l’anno in corso.
ART.6: Fondatori, Associati e
Benemeriti dell’Associazione
Sono aderenti all’Associazione : - Enti pubblici e privati - Istituti di
Credito - Associazioni di categorie, consorzi di impresa, societa' di
servizi delle predette associazioni e consorzi, istituti di istruzione
secondaria superiore. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione
all’Associazione comporta per gli associati il diritto di voto
nell’Assemblea. Sono associati fondatori coloro che partecipano alla
costituzione originaria dell’Associazione. Chi intende aderire
all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si
propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il
Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento
di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa
è stata respinta.
ART.7 : Organi dell’
Associazione
Sono organi dell’Associazione - l’Assemblea - il Consiglio Direttivo - il
Collegio Sindacale.
ART.8 : L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per la
necessaria approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo
dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede
ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da
almeno un terzo degli associati. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono
convocate mediante avviso, da farsi per raccomandata A.R. almeno 8 (otto)
giorni prima della data di convocazione, contenente le indicazioni del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da
trattare, oppure tramite avviso telefonico ma sempre con consegna scritta
dell’ordine del giorno . L’avviso dovrà indicare anche la data della
eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo lo stesso giorno della
prima a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione. L’Assemblea
potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nell’ambito
della delimitazione territoriale stabilita per l’Associazione. Le assemblee
sia in sede ordinaria che straordinaria sono valide:
a) in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli
associati aventi diritto al voto.
b) In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti o rappresentati. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi
per iscritto a persona di fiducia dell'associato, che non sia membro del
Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale; è vietato il cumulo delle
deleghe in numero superiore a due. Gli associati che non sono in regola con
il pagamento della quota associativa non hanno diritto di voto e quindi non
possono delegare altri associati ne' accettare deleghe. Gli associati in
regola con il pagamento della quota associativa e non esclusi hanno pari
diritto di voto per le materie di competenza della assemblea ordinaria e di
quella straordinaria. Ogni associato avrà diritto ad un voto. La quota o il
contributo associativo non sono trasmissibili a nessun titolo. L’Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza,
da un Presidente eletto dalla maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente
dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all’Assemblea stessa. I verbali delle riunioni
dell’Assemblea sono redatti dal Segretario appositamente nominato o, in sua
assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il
Presidente ha inoltre la facoltà, nei casi previsti dalla Legge e quando lo
ritenga opportuno, di incaricare un Notaio per la redazione del verbale
dell’Assemblea fungendo questi da Segretario. In caso di parità di voti
l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le
deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli
associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L’Assemblea
vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente
dell’Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può
essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può
inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Delle
riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
dell’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Tutti i
libri della associazione sono liberamente consultabili dai soci, previa
richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo. All’Assemblea
spettano i seguenti compiti: - in sede ordinaria:
a) deliberare sulla destinazione di avanzi di gestione e sul numero dei
componenti del consiglio direttivo;
b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio
Sindacale;
d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annue nonché le
eventuali penali per i ritardati versamenti;
e) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sulle
attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; - in sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o
sull’istituzione di sedi distaccate;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ART.9 : Il Consiglio
Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a
scelta dell’Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove,
compresi il Presidente, il o i Vice Presidenti. L'assemblea puo' attribuire
ai consiglieri il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell’ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) formulare i programmi dell’attività sociale;
b) promuovere ed attuare le iniziative idonee al perseguimento dei fini
statutari;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
Presidente del Consiglio Direttivo;
f) deliberare sulla destinazione degli avanzi e degli utili di gestione,
per scopi conformi a quelli dell'associazione, e in generale, per scopi di
pubblica utilità;
g) deliberare sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, con
ampi poteri discrezionali. Il Consiglio Direttivo è comunque investito di
tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
siano statutariamente riservati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo
nell’esercizio delle sue funzioni, può assegnare compiti e mansioni ai vari
membri o ad altri, con facoltà di revoca a suo insindacabile giudizio, può
inoltre avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di
studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non
associati. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a
deliberare solo con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mani, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni e comunque
fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I
membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre sedute, anche non consecutive, decadono dalla carica.
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso,
decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché siano
meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il
primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro quindici
giorni dalla sua elezione ed elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o
due Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica
convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario e quando lo richiedano 1/3 dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera
raccomandata A.R. anche a mano, inviata almeno otto giorni prima. In caso di
particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per
telegramma o per lettera raccomandata a mano anche per fax ed e-mail, da
inviarsi o comunicare almeno due giorni prima. Sono tuttavia valide le
riunioni del Consiglio Direttivo al quale partecipino, in proprio, tutti i
consiglieri in carica. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri
ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle
decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha
facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e
conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno
essere sempre invitati i membri del Collegio Sindacale i quali svolgeranno
soltanto funzioni consultive.
ART.10 : Il Presidente del
Consiglio Direttivo
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al
Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive
emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede
l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione,
verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente del Consiglio
Direttivo cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi
all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Al Presidente del Consiglio
Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione
sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. Il Presidente del Consiglio
Direttivo può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in
via transitoria o permanente. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo
e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di
impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso provvede a nominare un Presidente fino alla successiva assemblea
ordinaria, dandone tempestiva comunicazione agli associati.
ART.11 : Il Collegio
Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti
che durano in carica tre anni, di cui il Presidente regolarmente iscritto
all'albo dei revisori. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in
tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla
loro competenza. Ai Sindaci spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il
controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione, curano la tenuta
del libro delle adunanze del Collegio Sindacale, verificano la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri. Il Collegio
Sindacale ha la facoltà di nominare al suo interno un Presidente del
Collegio Sindacale. Essi devono inoltre redigere la loro relazione
all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti
dal Consiglio Direttivo. Essi devono intervenire alle Assemblee generali e,
previa formale convocazione, possono assistere alle sedute del Consiglio
Direttivo. Hanno la facoltà di fare inserire a verbale tutte le proposte ed
osservazioni che ritengono opportune. All'atto della nomina l'Assemblea
determina, se del caso, il compenso spettante ai componenti del Collegio
Sindacale.
ART.12 : Libri
dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene
i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, nonché il libro degli aderenti
all’Associazione.
ART.13: Bilancio Consuntivo e
Preventivo
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Bilancio
Consuntivo, unitamente al Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso, verrà
presentato all’Assemblea degli associati per la sua approvazione, corredato
dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. I bilanci
debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura.
ART.14 Avanzi di Gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di
altri enti non lucrativi o a favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) che per Legge, statuto o regolamento perseguano
finalità analoghe a quelle dell'associazione. L’associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.15 : Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART.16: Legge Applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel
presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti
contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme
contenute nel libro V del Codice Civile nonché dalla Legge 266/91 e dal
Decreto Legislativo 460/97. Pietrasanta 1-9-2003
Firmato: Paolicchi Maria Grazia, Marcucci Andrea, Genovesi Paolo,
Genovesi Pietro, Genovesi Giovanni, Lenzoni Angiolo, Margara Mario.
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